CIN - CODICE IDENTIFICATIVO STRUTTURE RICETTIVE - DAL 02 NOVEMBRE SCATTA L'OBBLIGO

L’art. 13Ter del DL 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito il Codice identificativo Nazionale (CIN), codice univoco per identificare tutte le strutture ricettive, che diventa obbligatorio a partire dalla data del 2...
Data:

8 October 2024

Tempo di lettura:

1 min

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L’art. 13Ter del DL 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito il Codice identificativo Nazionale (CIN), codice univoco per identificare tutte le strutture ricettive, che diventa obbligatorio a partire dalla data del 2 NOVEMBRE 2024.

Per richiedere il CIN si deve essere in possesso del CIR, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Statistica e Turismo. Si invita pertanto, chi non avesse già adempiuto, a rivolgersi agli uffici del SUAP per l’ottenimento del CIR.

A partire dal 2 novembre, l’indicazione del CIN è obbligatoria all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nelle attività promozionali e di commercializzazione dell’attività.

CHI DEVE RICHIEDERE IL CIN
I titolari di:
• strutture alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere;
• strutture extralberghiere: affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, campeggi, marina resort…;
• appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
• B&B;
• agriturismi.


COME SI OTTIENE IL CIN

I titolari o gestori delle strutture ricettive devono accedere, tramite SPID, alla Piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BSDR) istituita dal Ministero del Turismo, alimentata in interoperabilità con i dati già presenti in Ross1000 (la banca dati in uso nella Regione Emilia-Romagna), al seguente link:
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Chi è già in possesso del CIR, dovrà compilare solo alcune informazioni aggiuntive, in particolare:
• i dati catastali delle singole unità immobiliari interessate;
• il codice TECO dell’impresa, solo se si tratta di attività a gestione imprenditoriale;
• la dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal comma 7 dell’art. 13Ter (possesso di estintori portatili a norma di legge e, nel caso di immobili con impianto a gas, dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio).



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Last edit: 08/10/2024 15:02:36

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