Il valore del paesaggio è tutelato a livello nazionale dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, in coerenza con l'attribuzione dell’art. 117 e dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”.
Il verde urbano, sia pubblico sia privato, si inserisce in questa norma di tutela in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni: paesaggistica, ambientale, urbanistica, ecologica, culturale, ricreativa, educativa e sociale, costituendo un patrimonio condiviso irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell’intera popolazione indipendentemente dalla sua proprietà come previsto anche dall’art. 6 della Legge 14 gennaio 2013 n.10.
La cura del verde pubblico inoltre costituisce servizio pubblico ai sensi dell’art. 112, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).