Presentare domanda per assegno di maternità

Permette di richiedere un contributo economico a seguito della nascita o adozione di un minore

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge alle madri oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Descrizione

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dal comune di residenza e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Per beneficiare del servizio è necessario:
  1. avere residenza nel Comune in cui si fa richiesta
  2. non avere ottenuto l'assegno di maternità dello Stato
  3. avere un ISEE inferiore alla soglia stabilita per l'anno corrente dall'INPS
  4. inoltrare la richiesta entro 6 mesi dalla nascita del minore
  5. che in caso di affido o adozione il minore abbia un'età fino ai 6 anni o fino ai 17 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali
  6. non ricevere altri contributi per la maternità, o ricevere contributi di importo inferiore a quello dell'assegno di maternità del Comune. In quest'ultimo caso, l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità
N.B. Quando la madre possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare beneficia dell' assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) da richiedere direttamente all'INPS.

Come fare

La procedura si effettua attraverso un modulo online e l'inserimento di informazioni relative al beneficiario e al minore e di informazioni economiche relative al nucleo familiare.

Cosa serve

Per poter inviare la richiesta sono necessari:
  • documento d'identità del beneficiario del servizio
  • in caso di cittadino extracomunitario - con residenza nel Comune - diritto e/o permesso di soggiorno della madre e del figlio in corso di validità (in alternativa, copia della richiesta di rinnovo e della ricevuta di pagamento dei relativi costi)
  • in caso di integrazione di altro contributo, attestazione degli altri contributi ricevuti
  • attestazione ISEE in corso di validità
  • IBAN valido per l'accredito dell'importo

Cosa si ottiene

Un contributo economico per il mantenimento del figlio minorenne suddiviso in cinque mensilità.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o adozione del minore.
Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell'esito. Successivamente l'INPS provvederà ad erogare l'assegno.

Costi

Gratuito.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi sociali e politiche giovanili

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

condizioni di servizio.pdf [.pdf 189,33 Kb - 14/12/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 07/05/2024 17:53:42

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