Le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:
- “Convenzione di negoziazione assistita dall’Avvocato ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/14 convertito in L. 162/2014”
- Dichiarazione resa innanzi al Sindaco, Ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L 132/2014 convertito in L. 162/2014
Entrambe le modalità sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.