A chi è rivolto

Le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti modalità:

- “Convenzione di negoziazione assistita dall’Avvocato ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/14 convertito in L. 162/2014”
- Dichiarazione resa innanzi al Sindaco, Ufficiale dello Stato civile del luogo di residenza di uno degli sposi o del luogo di iscrizione o trascrizione dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 12 del D.L 132/2014 convertito in L. 162/2014
Entrambe le modalità sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.

Come fare

Al primo contatto verrà chiesto ai coniugi di sottoscrivere una dichiarazione in cui essi forniranno le informazioni necessarie per poter acquisire la documentazione.

I coniugi, una volta prenotato l’appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile, dovranno presentarsi nella data stabilita per rendere la dichiarazione. Il giorno dell’appuntamento dovranno provvedere al pagamento di € 16,00.

In tale occasione verrà fissata la data, non anteriore a trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, per la conferma dell'accordo. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare per confermare l’accordo sottoscritto; la conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

Si precisa che la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo stesso.

Cosa serve

Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

In questo caso l’assistenza degli avvocati è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- residenza di uno dei due coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo
- assenza di figli minori
- assenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave
- assenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (vengono considerati i figli comuni dei coniugi)
Nell’accordo verrà indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio

L’accordo potrà contenere la previsione di un assegno di mantenimento (in caso di separazione) o divorzile (in caso di divorzio) che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro una tantum).

Cosa si ottiene

separazione o divorzio

Tempi e scadenze

Previsti dalla nomativa

Costi

€ 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

condizioni di servizio.pdf [.pdf 189,33 Kb - 11/03/2024]

Contatti

Stato civile

Palazzina Bianchini - Via Repubblica, 124 - Misano Adriatico

0541.618450

demografici@comune.misano-adriatico.rn.it

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Ultimo aggiornamento pagina: 08/05/2024 13:52:05

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