Il catasto incendi nel rispetto della Legge 393 del 21/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi” comporta l'istituzione di vincoli temporali che limitano l'uso delle aree percorse dal fuoco, come di seguito precisati:
- vincoli quinquennali: relativamente al divieto di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche , salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente , negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici .
- vincoli decennali: relativamente alla realizzazione di edifici nonchè di strutture e infrastrutture finalizzate all'insediamento civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia già stata rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base di degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- vincoli quindicennali: relativamente al divieto di modificare la destinazione dei suoli percorsi dal fuoco rispetto alla destinazione preesistente all'incendio. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente . In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili sutuati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il predetto vincolo, pena la nullità dell'atto.