Contributi sostegno alla locazione
Rinegoziazione dei contratti di affitto
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Servizio attivo
A chi è rivolto
1) La Cittadinanza Italiana
oppure
di uno Stato appartenente all’Unione europea
oppure
di uno Stato non appartenente all’Unione europea ma abbiano un permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
2) Un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore a 35.000 euro. Nel caso di più conduttori la somma degli ISEE non deve superare i 35.000 euro.
3) Essere titolare o contitolare del contratto di affitto. Non è necessario essere residente nell’alloggio
4) Avere un contratto d’affitto a uso abitativo registrato regolarmente da almeno sei mesi
5) Contratto di affitto registrato alla agenzia delle entrate
6) Deve esserci l'assenza di rapporto di coniugio, parentela entro il 3° grado ed affinità entro il 2° grado del locatore con il conduttore
7) Per l’intera vigenza della rinegoziazione, i componenti del nucleo ISEE dei conduttori non possono presentare domanda per il contributo relativo al “Fondo regionale per l’accesso
all’abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001” (“Fondo affitto”).
Come fare
Se lo stesso alloggio è abitato da più nuclei familiari ciascuno di essi può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.
La domanda dovrà essere presentata al Comune dove si trova l’alloggio o al Distretto secondo le modalità da questo stabilite. I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
- avere un contratto di locazione a uso abitativo con categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Cosa serve
- dati anagrafici del locatore e dell’ inquilino;
- Attestazione ISEE dell’ inquilino in corso di validità;
- estremi del contratto di locazione e della rinegoziazione;
- durata e tipologia di rinegoziazione applicata;
- canone originario e canone rinegoziato (mensili);
- contributo spettante e IBAN del locatore per l’esecuzione del pagamento.
Cosa si ottiene
1) Abbassamento del canone di affitto libero o concordato
La riduzione deve essere di almeno il 20% per una durata minima non inferiore a 6 mesi. L’affitto mensile rinegoziato a carico dell’inquilino non può essere superiore a 800 €.
Il contributo che il proprietario riceverà a seguito della rinegoziazione del canone d’affitto sarà diverso in base ai mesi di durata della rinegoziazione:
1) tra i 6-12 mesi: il proprietario riceverà il 70% del mancato incasso per un massimo di 1.500 € totali
2) tra 13 e 18 mesi il contributo sarà pari all’80% del mancato introito, per un massimo di 2.500 € totali
3) oltre i 18 mesi il contributo sarà pari al 90% del mancato introito, per un massimo di 3.000 € totali
Il canone di locazione da considerare è quello specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.
2) Modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato e abbassamento del canone d’affitto
Il nuovo contratto a canone concordato non può avere un canone mensile superiore a € 700.
Il contributo che il proprietario riceverà sarà pari all’80% del mancato incasso, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, per un massimo di € 4.000 totali.
La riduzione del canone è la differenza tra il canone del contratto originario e quello del nuovo contratto come definito dagli accordi territoriali. Non sono considerate le spese condominiali e accessorie.
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/05/2024 17:05:46
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