Imposta Municipale Propria (IMU)
Il servizio consente di pagare il tributo IMU
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Sono soggetti all’imposta municipale propria:
- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.
Descrizione
Il presupposto dell’Imposta municipale propria (IMU) (art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019) è il possesso di:
L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 che rimangono assoggettati all'imposta.
Come fare
L’IMU si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.
Il servizio Calcolo IMU online consente di calcolare l'IMU dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.
Il servizio Calcolo IMU online consente di calcolare l'IMU dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.
Cosa serve
Per effettuare il calcolo ed il pagamento è necessario conoscere:
Con delibera di C.C. n. 49 del 21/12/2023 sono state confermate anche per il 2024 le aliquote del 2020.
La Giunta Comunale non ha deliberato valori venali di riferimento per aree edificabili per l'anno in corso. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, si intendono confermati i valori approvati per l'anno 2022.
- i dati catastali dei propri immobili;
- il valore delle aliquote deliberate dal comune.
Con delibera di C.C. n. 49 del 21/12/2023 sono state confermate anche per il 2024 le aliquote del 2020.
La Giunta Comunale non ha deliberato valori venali di riferimento per aree edificabili per l'anno in corso. Pertanto, ai sensi della normativa vigente, si intendono confermati i valori approvati per l'anno 2022.
Cosa si ottiene
Con la dichiarazione e il pagamento dell’imposta alle scadenze previste dal legislatore si regolarizza la propria situazione IMU.
Tempi e scadenze
Scadenza versamenti IMU 2025 (da effettuare tramite F24, codice ente F244):
Si ricorda che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
- 16/06/2025 - Acconto
- 16/12/2025 - Saldo
Si ricorda che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
- 30 giugno 2025: presentazione dichiarazione IMU anno 2024.
- 31 dicembre 2025: presentazione istanza per beneficiare dell'aliquota agevolata.
- per il 2025 si segnala il nuovo modulo "IMU- Attestazione possesso dei requisiti per aliquota ridotta" da presentare per U.I. in categoria C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8 utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU e non produttive di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.) oppure in cui lo stesso vi esercita la propria attività produttiva e/o commerciale o di arti e professioni.
Costi
I servizi comunali di informazione sull'IMU sono gratuiti.
Le informazioni possono essere richieste dal diretto interessato o da persona delegata.
Inoltre si specifica che il personale dell’ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta.
Le informazioni possono essere richieste dal diretto interessato o da persona delegata.
Inoltre si specifica che il personale dell’ufficio può fornire tutte le informazioni utili per il calcolo e il versamento, ma non effettua conteggi d’imposta.
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Accedi al servizio online (Öffnet in neuem Tab)Condizioni di servizio
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Letzte Änderung: 09.05.2025 09:12:23